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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 32Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi

CAPO V NORME PENALI

In KraftAmtlicher Text

Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti dall'articolo 9 all'autorita' marittima o all'estero all'autorita' consolare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4.000 ad 80.000.