Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 32Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi
CAPO V NORME PENALI
Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti dall'articolo 9 all'autorita' marittima o all'estero all'autorita' consolare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4.000 ad 80.000.