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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 33Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione

CAPO V NORME PENALI

In KraftAmtlicher Text

L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorita' marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.