Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 31Omissione di esercitazione
CAPO V NORME PENALI
Dopo l' articolo 1218 del Codice della navigazione e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 1218-bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi".
Verweist auf
- Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 1218