Legge 19 aprile 1962, n. 174 Art. 4
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importa riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.