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Legge 19 aprile 1962, n. 174 · Legge 19 aprile 1962, n. 174 — Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo

Legge 19 aprile 1962, n. 174 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'assegno personale di cui all' art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.