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Legge 19 aprile 1962, n. 174 · Legge 19 aprile 1962, n. 174 — Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo

Legge 19 aprile 1962, n. 174 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato. Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste da terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162 , l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza, di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.