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Legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Legge 25 gennaio 1962, n. 20 — Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 24Fissazione della data del dibattimento

In KraftAmtlicher Text

Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati, il decreto e' notificato all'accusato al suo difensore.