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Legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Legge 25 gennaio 1962, n. 20 — Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 21Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati

In KraftAmtlicher Text

La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall' articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 . I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta, dall' articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87 . Il giuramento non e' ripetuto se e' gia' stato prestato in occasione di un precedente giudizio.