Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 25Astensione e ricusazione dei giudici
Prima dell'inizio delle formalita' di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata, dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa. Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la riduzione si riferisce.