Legge 26 luglio 1961, n. 720 Art. 3
Sono esentati dall'obbligo della colorazione i campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili.
Sono esentati dall'obbligo della colorazione i campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili.