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Legge 26 luglio 1961, n. 720 · Legge 26 luglio 1961, n. 720 — Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero

Legge 26 luglio 1961, n. 720 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La colorazione, che deve interessare non meno del 5 per cento dei semi, viene praticata mediante razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluorescina ossia cosina gialla in polvere. L'accertamento della percentuale dei semi colorati viene effettuato dai delegati fitopatologici di frontiera.