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Legge 26 luglio 1961, n. 720 · Legge 26 luglio 1961, n. 720 — Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero

Legge 26 luglio 1961, n. 720 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La trasgressione alle disposizioni della presente legge e' punita con ammenda fissa di lire 100.000 e con quella proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale di semente non sottoposta alla prescritta colorazione. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata agli Osservatori fitopatologici di frontiera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.