Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 8
TITOLO II MILITARE DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO CAPO I Del servizio continuativo in generale
L'anzianita' del militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi e' riammesso, e' ridotta di un periodo di tempo pari all'interruzione.