Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 9
CAPO II Aspettativa e sospensione dal servizio
Il militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) per prigionia di guerra; b) per causa di provata infermita'; La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Capo della polizia e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.