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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 7

TITOLO II MILITARE DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO CAPO I Del servizio continuativo in generale

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti posizioni: 1) sospensione dal servizio per motivi disciplinari; 2) aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. Il militare di truppa in servizio continuativo subisce, altresi', una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in detenzione per condanna a pena, restrittiva della liberta' personale.