Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 6
TITOLO II MILITARE DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO CAPO I Del servizio continuativo in generale
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile. Esso puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dal servizio.