Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 5
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito. Per la guardia che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.