Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 28
TITOLO III MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre.