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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 28

TITOLO III MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre.