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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 27

CAPO III Cessazione dal servizio continuativo

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora, il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importa la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta ad ogni eretto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.