Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 29
TITOLO III MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza. La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia ed e' contratta avanti al comandante la scuola in cui si e' svolto il corso d'istruzione per allievo guardia di pubblica sicurezza.