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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 29

TITOLO III MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza. La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia ed e' contratta avanti al comandante la scuola in cui si e' svolto il corso d'istruzione per allievo guardia di pubblica sicurezza.