Legge 21 luglio 1961, n. 686 Art. 9
I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegando i seguenti documenti: a) certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi all'uopo autorizzata; b) diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente; c) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista e' di sana e robusta costituzione fisica.