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Legge 21 luglio 1961, n. 686 · Legge 21 luglio 1961, n. 686 — Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Legge 21 luglio 1961, n. 686 Art. 10

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Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente articolo 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 , del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1917, n. 1222 , e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 .