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Legge 21 luglio 1961, n. 686 · Legge 21 luglio 1961, n. 686 — Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Legge 21 luglio 1961, n. 686 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata, dal Ministero della sanita'. L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale 6 condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.