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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 43

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.