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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 42

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

In KraftAmtlicher Text

Con le modalita' ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni puo' essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore della assicurazione dei crediti alla esportazione.