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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 44

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

In KraftAmtlicher Text

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1953 numero 955 , e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.