Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 44
TITOLO V Disposizioni finali e transitorie
Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1953 numero 955 , e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.