Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 35
TITOLO V Disposizioni finali e transitorie
In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
TITOLO V Disposizioni finali e transitorie
In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.