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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 35

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

In KraftAmtlicher Text

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.