Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 34
TITOLO V Disposizioni finali e transitorie
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, e' fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.