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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 34

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

In KraftAmtlicher Text

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, e' fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.