Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 36
TITOLO V Disposizioni finali e transitorie
Il fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' aumentato di lire 1 miliardo.
TITOLO V Disposizioni finali e transitorie
Il fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' aumentato di lire 1 miliardo.