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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 36

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

In KraftAmtlicher Text

Il fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' aumentato di lire 1 miliardo.