Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 28
TITOLO IV Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomo
Quando occorra, integrare le disponibilita' finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 27, il Mediocredito puo' essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 27. Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.