Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 29
TITOLO IV Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomo
Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di (credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonche' al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario) e degli Enti locali.