Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 27
TITOLO IV Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomo
Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi: a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26; b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa; c) delle anticipazioni che il Mediocredito e' autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge; d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito e' autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.