Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 26
TITOLO IV Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomo
A valere sullo disponibilita' del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni allia gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stesa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.