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Legge 3 aprile 1961, n. 284 · Legge 3 aprile 1961, n. 284 — Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Legge 3 aprile 1961, n. 284 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317 , per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.