Legge 3 aprile 1961, n. 284 Art. 8
All'onere per l'attuazione della presente legge si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826 , relativa, alle tasse speciali dei contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 .