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Legge 3 aprile 1961, n. 284 · Legge 3 aprile 1961, n. 284 — Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Legge 3 aprile 1961, n. 284 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Alla legge 10 marzo 1955, n. 96 , dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-ter: "Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell' articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sulle pensioni di guerra, e' riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. ((Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra)) ".