Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato
Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 52Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio
Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 400 anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge. L'Amministrazione ha facolta' di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.