Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 53Dimissioni

In KraftAmtlicher Text

L'operaio puo' in qualunque tempo dimettersi dal servizio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.