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Legge 5 marzo 1961, n. 90 · Legge 5 marzo 1961, n. 90 — Stato giuridico degli operai dello Stato

Legge 5 marzo 1961, n. 90 Art. 51Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta

In KraftAmtlicher Text

Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini e del sessantesimo anno di eta', se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di eta'.