Legge 10 febbraio 1961, n. 81 Art. 2
Alla esecuzione dei lavori da parte del Convitto nazionale di Aosta si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato. Il progetto dei lavori e' approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, sentito il Comitato tecnico amministrativo.