Legge 10 febbraio 1961, n. 81 Art. 3
Alla spesa di lire 46.100.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.