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Legge 10 febbraio 1961, n. 81 · Legge 10 febbraio 1961, n. 81 — Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta

Legge 10 febbraio 1961, n. 81 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Convitto nazionale di Aosta e' autorizzato a contrarre un mutuo di lire 320 milioni, estinguibile in dieci anni, con Istituti di credito allo scopo di provvedere alla ricostruzione dell'edificio nel quale ha sede. Per l'ammortamento del mutuo previsto dal comma precedente e' concesso al Convitto nazionale di Aosta un contributo straordinario di lire 46.100.000, per ciascun esercizio, dal 1960-61 al 1969-70, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.