Legge 7 dicembre 1959, n. 1083 Art. 3
Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.
Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.