Legge 7 dicembre 1959, n. 1083 Art. 4
Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue: ispettrice capo; ispettrice di 1ª classe; ispettrice di 2ª classe; ispettrice di 3ª classe; vice ispettrice. Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue: assistente superiore di 1ª classe; assistente superiore di 2ª classe; assistente di polizia di 1ª classe; assistente di polizia di 2ª classe; assistente di polizia di 3ª classe.