Legge 7 dicembre 1959, n. 1083 Art. 2
Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni: a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralita' pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrita' e sanita' della stirpe nonche' dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori; b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno; c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza; d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonche' di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorita' ed Enti che tali specifici compiti perseguono.