Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 3 aprile 1958, n. 469 · Legge 3 aprile 1958, n. 469 — Assistenza medico-sanitaria per infermita' diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico

Legge 3 aprile 1958, n. 469 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'assistenza sanitaria e' concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra: a) per le cure medico-chirurgiche; b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici; c) per i ricoveri in Istituti di cura, pubblici, o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido. L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.