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Legge 3 aprile 1958, n. 469 · Legge 3 aprile 1958, n. 469 — Assistenza medico-sanitaria per infermita' diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico

Legge 3 aprile 1958, n. 469 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari: 1) la moglie, purche' non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito dell'invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della invalida stessa; 2) i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita al lavoro; 3) i genitori conviventi ed a carico; 4) i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita' al lavoro. I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.