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Legge 3 aprile 1958, n. 469 · Legge 3 aprile 1958, n. 469 — Assistenza medico-sanitaria per infermita' diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico

Legge 3 aprile 1958, n. 469 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'assistenza di cui alla presente legge e' accordata, quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 1, ed abbia consentito la trattenuta dell'uno per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra, esclusa l'indennita' di accompagnamento di cui all' articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648 . L'assistenza decorre dal terzo mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda. L'invalido puo' recedere dall'assistenza, ma e' tenuto a corrispondere la trattenuta per altri sei mesi, a decorrere dal primo mese successivo alla domanda di recessione e non puo' chiedere la reinscrizione all'assistenza, se non siano decorsi due anni dall'ultima trattenuta. Gli invalidi ammessi al trattamento di cui all' art. 44, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , i quali vengono a cessare da tale trattamento per aver superato il 60° anno di eta', conservano il titolo all'assistenza, ferma restando la trattenuta sugli assegni.