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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 9

TITOLO I Disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla, durata della detenzione o della sospensione.