Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 9
TITOLO I Disposizioni generali
Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla, durata della detenzione o della sospensione.