Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 10
TITOLO I Disposizioni generali
L'anzianita' assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
TITOLO I Disposizioni generali
L'anzianita' assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.